Art. 38 - Norme generali per gli organi collegiali
1. La mancata designazione o elezione di componenti dell’organo collegiale, in misura fino a un terzo, non impedisce la valida costituzione dell’organo stesso la cui composizione, fino al verificarsi della designazione o elezione mancante, corrisponde, a tutti gli effetti, al numero di componenti effettivamente designati o eletti all’atto della costituzione dell’organo.
2. L’ufficio di componente elettivo di organo collegiale non può costituire oggetto di delega o sostituzione, ancorché limitate a singole sedute o specifici atti.
3. Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati; la deduzione degli assenti giustificati non si applica alle adunanze del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti, con esclusione delle astensioni, salvo che per determinate materie non sia diversamente disposto; in caso di parità, prevale il voto del presidente.
4. Nessuno dei partecipanti alle adunanze può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado.
5. Decade dal mandato chiunque non partecipi senza giustificazione per più di tre volte consecutive oppure sia comunque assente alla maggioranza delle sedute annuali degli organi di cui è componente eletto o designato.
6. Le sedute degli organi possono svolgersi in video o audioconferenza o con l’ausilio di altri strumenti informatici, secondo le modalità definite da regolamento di Ateneo.