Statuto dell'Università degli Studi di Trieste
Titolo 5 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 39 - Norme generali per le elezioni e in materia di incompatibilità

1. L’elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai professori e ricercatori di ruolo che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
2. Le convocazioni dei collegi elettorali, ove non sia diversamente previsto, sono effettuate dal decano.
3. La condizione di professore e di ricercatore a tempo definito è incompatibile con l’esercizio di cariche accademiche.
4. In caso di elezione o di designazione a una carica incompatibile con altra carica ricoperta, l’interessato opta per la carica che intende ricoprire entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla comunicazione della designazione. Ove l’opzione non sia esercitata, si dà per scelta la carica ricoperta al momento della elezione o della designazione. Per le incompatibilità sopravvenute, le modalità di accertamento e di opzione sono disciplinate da regolamento.