Regolamento Generale di Ateneo
Titolo 2 - PRINCIPI IN MATERIA ELETTORALE
Art. 8 - Elettorato attivo e passivo degli assegnisti di ricerca e dei borsisti di ricerca
1. L’elettorato attivo e l’elettorato passivo sono attribuiti a tutti gli assegnisti e a tutti i borsisti che siano titolari di un assegno, di una borsa o di un contratto di ricerca almeno annuali, stipulati con l’Università degli Studi di Trieste, in corso alla data delle elezioni.