Regolamento Generale di Ateneo
Titolo 3 - ORGANI DI ATENEO
Capo 3 - Consiglio di Amministrazione

Art. 35 - Disposizioni generali in tema di accertamento del possesso dei requisiti gestionali, professionali e scientifico-culturali dei componenti interni ed esterni del Consiglio di Amministrazione e in materia d’incompatibilità

1. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sull’effettivo possesso dei requisiti attestati dai candidati interni e dai candidati esterni, compresi i soggetti indicati dalla Regione Friuli Venezia Giulia.
2. L’esclusione dai procedimenti di elezione e di designazione per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta dall’Amministrazione in qualsiasi momento con provvedimento motivato.
3. L’accertamento del mancato possesso dei requisiti prescritti successivo all’emanazione del decreto rettorale di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione determina la decadenza dal mandato.
4. Al momento della presentazione della candidatura i candidati interni e i candidati esterni, compresi i soggetti indicati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dichiarano se sussistono cause d’incompatibilità ai sensi dell’articolo 13, commi 8 e 9, Statuto. In caso di elezione o di designazione, l’opzione è esercitata ai sensi dell’articolo 39, comma 4, Statuto.