Regolamento Generale di Ateneo
Titolo 3 - ORGANI DI ATENEO
Capo 4 - Collegio di Disciplina

Art. 35 ter – Elezione dei componenti interni

1.   Il numero dei componenti interni del Collegio di disciplina da eleggere è individuato a conclusione del procedimento di individuazione dei componenti esterni.

2.   Le elezioni dei componenti del Collegio di disciplina sono indette dal Rettore con proprio decreto ogni triennio.

3.   L’elettorato attivo è costituito da tutti professori di prima fascia, professori di seconda fascia, mentre l’elettorato passivo è costituito da tutti gli appartenenti alla medesima categoria in regime di tempo pieno.

4. L’elettorato attivo è costituito da tutti i ricercatori a tempo indeterminato e determinato di cui all’art. 24 comma 3, lettera a) e lettera b) della L. 240/2010, mentre l’elettorato passivo è composto dai ricercatori a tempo indeterminato a tempo pieno.

5.   In caso di dimissioni o decadenza, subentra il primo dei non eletti e qualora la graduatoria dei non eletti risulti esaurita, si procede con l’indizione di elezioni suppletive.