Regolamento Generale di Ateneo
Titolo 4 - STRUTTURE DI RICERCA E DIDATTICHE
Capo 3 - Scuole interdipartimentali di Ateneo

Art. 49 - Funzionamento del consiglio di scuola interdipartimentale

1. Il consiglio di scuola interdipartimentale è convocato dal coordinatore della scuola su propria iniziativa o su motivata richiesta di almeno un quarto dei componenti.
2. La convocazione della seduta, contenente l’ordine del giorno, è inviata a mezzo posta elettronica a tutti i componenti almeno sette giorni antecedenti la riunione, salvo il caso di motivata urgenza. Soltanto in caso di motivata richiesta dovuta all’impossibilità di utilizzo della posta elettronica, la convocazione è inviata al richiedente entro lo stesso termine per via cartacea. L’avviso della convocazione è pubblicato sul sito web di Ateneo.