Regolamento Generale di Ateneo
Titolo 2 - PRINCIPI IN MATERIA ELETTORALE

Art. 15 - Decadenza, dimissioni, elezioni suppletive

1. Salvo diversa previsione, nei casi di decadenza o di dimissioni di uno o più eletti, nei procedimenti elettorali che prevedono candidature uninominali subentra il primo dei non eletti; nei procedimenti elettorali che prevedono liste di candidati subentra il primo dei non eletti della stessa lista.
2. In caso di parità di voti tra non eletti, si osservano le disposizioni di cui all’articolo 13.
3. Qualora non sia possibile procedere ai sensi del comma 1, sono indette elezioni suppletive limitatamente ai seggi resisi vacanti.
4. Per i ricercatori a tempo determinato, gli assegnisti di ricerca, i borsisti di ricerca e il personale tecnico – amministrativo a tempo determinato la scadenza dell’assegno, della borsa, del contratto o la risoluzione a qualsiasi titolo del rapporto determinano la decadenza dal mandato. Si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti.