Regolamento Generale di Ateneo
Titolo 2 - PRINCIPI IN MATERIA ELETTORALE

Art. 10 - Presentazione delle candidature

1. Nei procedimenti elettorali in cui è prevista la presentazione anticipata delle candidature, le candidature sono presentate dagli aventi diritto all’elettorato passivo al soggetto che ha indetto le elezioni, nelle forme e secondo le modalità previste da regolamento.
2. Il presente regolamento stabilisce il termine per la presentazione anticipata delle candidature, ove previste. Nei casi non disciplinati dal presente regolamento, il termine è fissato nell’atto d’indizione delle elezioni e deve in ogni caso precedere la data fissata per l’assemblea degli elettori. Il termine è perentorio, a pena d’inammissibilità della candidatura.
3. Il presente regolamento stabilisce i casi in cui la candidatura è corredata da sottoscrizioni a sostegno e fissa l’aliquota del corrispondente elettorato attivo.
4. Il rispetto delle formalità previste per la presentazione delle candidature e il possesso dei requisiti dei candidati sono accertati, a pena d’inammissibilità della candidatura, dal competente ufficio. Salvo diversa previsione, le candidature valide sono trasmesse alla corrispondente assemblea degli elettori.