Regolamento Generale di Ateneo
Titolo 4 - STRUTTURE DI RICERCA E DIDATTICHE
Capo 1 - Dipartimenti

Art. 43 - Commissione paritetica docenti-studenti

1. In attuazione dell’articolo 30 Statuto, la commissione paritetica docenti-studenti è composta in un numero, pari, da quattro a otto componenti.
2. Le singole componenti del consiglio di dipartimento designano al proprio interno i rispettivi membri nella commissione. I componenti della commissione durano in carica due anni; il mandato è rinnovabile.
3. La commissione designa al suo interno un presidente. Il presidente convoca la commissione e ne formula l’ordine del giorno.
4. Il presidente riferisce almeno una volta l’anno dell’operato della commissione al consiglio di dipartimento e assicura la collaborazione della commissione con il Nucleo di valutazione di Ateneo.