Regolamento Generale di Ateneo
Titolo 3 - ORGANI DI ATENEO
Capo 2 - Senato Accademico
Art. 27 - Elezione del rappresentante degli assegnisti e dei borsisti
1. E’ eletto il candidato degli assegnisti di ricerca e dei borsisti di ricerca che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.