Art. 36 - Definizione delle aree e dei settori scientifico-disciplinari di pertinenza del dipartimento
1. In attuazione dell’articolo 25, comma 1, Statuto il progetto scientifico e formativo finalizzato alla costituzione di un dipartimento comprende la proposta delle aree e dei settori scientifico-disciplinari di pertinenza del dipartimento.
2. Le aree e i settori scientifico-disciplinari di pertinenza del dipartimento sono definiti dal Consiglio di Amministrazione nella deliberazione di attivazione del dipartimento, previo parere del Senato Accademico.
3. La proposta di modifica delle aree e dei settori scientifico-disciplinari di propria pertinenza è formulata dal consiglio di dipartimento e approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
4. Con cadenza biennale, il Senato Accademico effettua la ricognizione di cui all’articolo 10, comma 2, lett. b), Statuto.
5. L’esito della ricognizione è utilizzato dai dipartimenti, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per l’esercizio delle rispettive competenze in materia di:
a. programmazione triennale e definizione del fabbisogno della dotazione organica di professori e ricercatori, nonché attribuzione delle relative risorse ai dipartimenti;
b. approvazione del piano dell’offerta formativa; attivazione, modifica e soppressione dei corsi di studio; programmazione e organizzazione dell’attività didattica di ciascun corso di studio, ai sensi dell’articolo 31 Statuto;
c. attivazione, modifica e soppressione di dipartimenti, scuole interdipartimentali e sedi dell’Università;
d. mobilità dei professori e ricercatori.
6. In via di prima applicazione, entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento, i consigli dei dipartimenti già costituiti formulano una proposta delle aree e dei settori scientifico-disciplinari di pertinenza del rispettivo dipartimento; la proposta è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.