Regolamento per la formazione medico specialistica
TITOLO V - GESTIONE DELLA CARRIERA DEI MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

Art. 10 – Ammissione

L’ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione avviene attraverso procedure selettive su base nazionale e secondo le modalità indicate dalla normativa vigente. 

Eventuali posti riservati ed in sovrannumero possono essere destinati a specifiche categorie di medici individuate dalla normativa vigente, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 368/1999.