Regolamento in materia di incarichi di ricerca

Art. 10 – Procedura per il conferimento diretto

1. Nel caso di incarichi finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, di cui all’art. 3, comma 3, il responsabile scientifico del progetto di ricerca può proporne al Dipartimento il conferimento diretto.

2. L’individuazione del/la candidato/a con un profilo scientifico-professionale ritenuto idoneo allo svolgimento del progetto avviene tramite pubblicazione di un avviso sul sito internet e all’Albo Ufficiale dell'Ateneo ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati, emanato con decreto del Direttore e contenente informazioni in merito a:

  • l’ambito scientifico della ricerca, mediante l’indicazione del gruppo scientifico-disciplinare e, eventualmente, di uno o più settori scientifico-disciplinari, nonché di un titolo;

  • il Tutor;

  • i requisiti per il conferimento dell’incarico;

  • le specifiche funzioni, i diritti e i doveri relativi alla posizione e il trattamento economico e previdenziale secondo quanto previsto dall’art. 14;

  • la data prevista di inizio dell’attività;

  • la modalità e il termine di presentazione della manifestazione di interesse, non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso stesso;

  • la documentazione da allegare;

  • le modalità di comunicazione con i candidati, l’Ufficio responsabile della procedura e l’indirizzo a cui rivolgersi per informazioni. 

3. Il responsabile scientifico del progetto di ricerca valuta le manifestazioni di interesse in relazione alle attività da svolgere, potendo effettuare approfondimenti con tutti o parte dei candidati, ed esprime un giudizio su ognuno di essi, identificando gli idonei e, tra essi, quello maggiormente qualificato, formulando una graduatoria entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle manifestazioni.

4. Il Direttore del Dipartimento approva gli atti della procedura di cui al precedente comma, entro 20 giorni dalla consegna del documento di valutazione, con proprio decreto contenente la graduatoria degli idonei, reso pubblico per via telematica sul sito internet e all’Albo Ufficiale dell'Ateneo.

5. La graduatoria dei candidati rimane vigente per un periodo di due anni dalla data di pubblicazione e può essere ulteriormente utilizzata in caso di rinuncia da parte del prescelto o nelle ipotesi di recesso o risoluzione del contratto di cui all’art. 15, o per sopraggiunte esigenze nel medesimo ambito di ricerca, con le stesse modalità di attivazione di cui all’art. 4 e per incarichi della durata prevista all’art. 2.