Regolamento in materia di incarichi di ricerca

Art. 5 – Destinatari

1. Possono concorrere alle selezioni, o essere destinatari diretti dell’incarico, fatti salvi ulteriori e diversi requisiti previsti nel bando di selezione anche in relazione alla tipologia di finanziamento esterno, giovani studiosi in possesso del titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca. Nel caso il titolo di laurea sia stato conseguito all’estero e non sia già stato riconosciuto la commissione giudicatrice ne valuterà l’equivalenza al solo fine del conferimento dell’incarico, sulla base della documentazione presentata dal/la candidato/a, secondo quanto previsto dal Bando di indizione della procedura.

2. Dalla selezione e dal conferimento diretto di cui all’art. 3 sono esclusi:

- il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

- coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24 della legge n. 240/2010;

- coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha deliberato l'attivazione dell’incarico, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.

3. L’esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto del Direttore, e notificata all’interessato/a agli indirizzi indicati in sede di domanda di partecipazione alla selezione stessa.