Art. 14 - Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo
1. Il trattamento economico è definito in relazione all’impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere; non può in ogni caso essere inferiore ad € 22.500,00 annui, soggetti ad adeguamento automatico con riferimento alla svalutazione monetaria in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Tale importo, che si intende al netto degli oneri a carico dell’Ateneo, è attribuito al titolare dell’incarico in rate mensili di pari importo.
2. In materia fiscale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 (esenzioni da imposte), e in materia previdenziale le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (gestione separata INPS).
3. L’Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, trattenendo dal compenso, per ogni anno solare, un importo relativo al premio assicurativo dell’apposita polizza.