Regolamento in materia di incarichi di ricerca

Art. 12 – Incompatibilità ed ulteriori attività

1. Gli incarichi non sono compatibili con:

- rapporti di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati, compresi i contratti di cui agli artt. 22, 22-bis e 24 della L. n. 240/2010;

- la titolarità degli assegni e altri incarchi di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;

- borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

2. L’incarico non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Sklodowska-Curie (MSCA) e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

3. Il titolare dell’incarico può svolgere attività professionale e di lavoro autonomo purché lo svolgimento di tali attività non interferisca con l’incarico oggetto del contratto e non confligga con gli interessi dell’Ateneo, previo nulla osta del Direttore, sentito il Tutor.