Regolamento in materia di incarichi di ricerca

Art. 13 - Proroga e rinnovo

1. La proroga e il rinnovo dell’incarico sono deliberati dal Dipartimento di afferenza, nei limiti temporali stabiliti dall’art. 2, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

2. La delibera di proroga è motivata in relazione alle esigenze di completamento o prosecuzione delle attività di ricerca e contiene indicazioni in merito alla durata e alle fonti di finanziamento. 

3. La delibera di rinnovo è motivata in relazione alle nuove esigenze connesse all’attività di ricerca e contiene indicazioni in merito alla durata, alle fonti di finanziamento e all’importo del nuovo contratto, che potrà essere incrementato entro la misura del 20% dell’originario ammontare.

4. I periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente producono la sospensione dell’incarico solo se la durata di tali periodi supera i 10 giorni consecutivi. È prevista la possibilità di prorogare il termine dell’incarico per un periodo pari o inferiore a quello di sospensione.

5. La proroga e il rinnovo sono sottoscritti con le medesime modalità dell’originario contratto.