Art. 2 – Durata
1. Ciascun incarico conferito al medesimo soggetto, anche da istituzioni diverse, ha la durata minima di un anno e massima, compresi eventuali rinnovi o proroghe, di tre anni, anche non continuativi.
2. Il termine massimo di cui al comma precedente è derogabile unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Sklodowska-Curie (MSCA).
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli incarichi di cui al presente Regolamento, delle posizioni di cui agli articoli 22, 22-bis e 24 della L. n. 240/2010, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca, non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi.
4. Ai fini del computo dei termini di cui ai commi precedenti non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.