Regolamento in materia di incarichi di ricerca

Art. 8 - Modalità di valutazione

1. La commissione valuta il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo e l’attitudine allo svolgimento dell’attività di ricerca oggetto dell’incarico, secondo quanto presentato dai candidati in sede di domanda e quanto emerso nel colloquio, qualora previsto, attribuendo un punteggio complessivo finale espresso in settantesimi o, se previsto il colloquio, in centesimi.

2. Nella prima adunanza la commissione specifica i criteri per la valutazione dei candidati e per l’attribuzione dei punteggi, secondo le modalità descritte ai commi successivi, salvo non già specificati nel bando; qualora previsto, stabilisce la data e la modalità di svolgimento del colloquio, dandone pubblicità almeno quindici giorni prima dello svolgimento dello stesso, salvo non già stabilite nel bando.

3. La commissione valuta, attribuendo al massimo 70 punti, la congruenza e la rilevanza del curriculum scientifico-professionale rispetto alle attività di ricerca oggetto dell’incarico, tenendo conto dei seguenti ambiti:

  • titoli di studio e ulteriore formazione;

  • attività di ricerca ed esperienze lavorative; 

  • pubblicazioni e altri prodotti della ricerca eventualmente presentati;

  • ulteriori elementi ritenuti utili in relazione al programma di ricerca da svolgere.

4. Il colloquio, se previsto nel bando, è svolto sugli elementi del curriculum scientifico-professionale rilevanti ai fini dell'attività di ricerca oggetto dell’incarico, attribuendo al massimo 30 punti, ed è inoltre volto ad accertare la conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca, nonché l’adeguata conoscenza della lingua italiana in relazione alle necessità della ricerca stessa.

5. Sono giudicati idoneo i/le candidati/e che abbiano ottenuto un punteggio pari o superiore a:

- 40 punti, qualora la selezione sia svolta in base alla valutazione degli ambiti di cui al comma 3; 

- 60 punti qualora la valutazione sia effettuata anche in base al colloquio di cui al comma 4, purché nella valutazione dei titoli abbia ottenuto un punteggio pari o superiore a 40 e in quella del colloquio pari o superiore a 20. 

6. La graduatoria è formata dagli idonei in base alla somma dei punteggi ottenuti nelle valutazioni degli ambiti di cui al comma 3 e, se previsto, del colloquio di cui al comma 4, ed è nominato vincitore/vincitrice il candidato che ha ottenuto il punteggio più alto.

7. L’attribuzione dei punteggi è motivata in relazione ad ogni singolo ambito della valutazione e la commissione esprime collegialmente un motivato giudizio finale complessivo per ciascun candidato.