Art. 3 – Modalità di conferimento
1. Gli incarichi possono essere conferiti mediante procedure di selezione, oppure direttamente secondo quanto previsto dai successivi commi.
2. Si prescinde dalle procedure selettive qualora l’incarico sia conferito a soggetti che siano risultati vincitori di specifici programmi di ricerca nazionali e internazionali promossi da enti pubblici o privati riconosciuti dalla comunità scientifica con procedure di finanziamento competitivo svolte nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, che prevedano l’assunzione del vincitore con un contratto analogo a quello disciplinato dal presente Regolamento. Rientrano tra queste ipotesi anche le procedure concluse con il rilascio di riconoscimenti di eccellenza, quali il “Seal of Excellence” attribuito dalla Commissione Europea o da altri enti internazionali, a seguito della valutazione positiva di proposte progettuali presentate nell’ambito di bandi competitivi.
3. Oltre a quanto previsto al comma 2, gli incarichi finanziati da risorse esterne, ottenute dall’Ateneo a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, possono essere conferiti direttamente secondo quanto previsto dall’art. 10.