Regolamento in materia di incarichi di ricerca

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di conferimento, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai titolari degli incarichi di cui all’art. 22-ter della Legge 30.12.2010, n. 240, di seguito denominati “titolari”.

2. L’Ateneo può stipulare contratti individuali di diritto privato, denominati “incarichi di ricerca” (d’ora in poi: “incarichi”), finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un tutor, responsabile della ricerca.