Art. 4 – Riparto di competenza. Programmazione
In conformità alle vigenti previsioni statutarie e regolamentari, le singole unità operative dell’Ateneo, inclusi i Dipartimenti, soddisfano in via ordinaria i loro bisogni con le modalità centralizzate di cui al presente articolo, ivi inclusi gli accordi quadro. In presenza di motivate esigenze le singole unità operative dell’Ateneo, inclusi i Dipartimenti, possono svolgere le attività negoziali connesse al funzionamento delle articolazioni organizzative ad essi afferenti e alla realizzazione delle loro iniziative. In tale ultimo caso, è vietato agli stessi di duplicare o sostituire acquisti già effettuati e/o programmati dagli Uffici centrali dell’Ateneo. Le singole unità operative dell’Ateneo, inclusi i Dipartimenti, non possono parimenti effettuare lavori sulle strutture e/o commissionare servizi di interesse generale dell’Ateneo.
Al fine di consentire l’adozione della programmazione degli acquisti di beni e servizi, tutti i singoli centri di spesa dell’Ateneo per il tramite dei responsabili amministrativi degli stessi, entro il 30 ottobre di ogni anno, comunicano analiticamente i propri fabbisogni, tenuto conto degli acquisti già effettuati e delle future esigenze ove preventivabili, così da consentire in via preferenziale l’aggregazione degli acquisti. Al fine di consentire l’adozione della programmazione dei lavori, tutti i singoli centri di spesa dell’Ateneo per il tramite dei responsabili amministrativi degli stessi, entro il 30 agosto di ogni anno, comunicano analiticamente i propri fabbisogni.
L’Ateneo accorpa le spese omogenee dei singoli centri di spesa, inclusi i Dipartimenti, provvedendo quindi con modalità centralizzate all’acquisto dei beni o dei servizi così aggregati.
L’Ateneo, avuto riguardo al dato storico ed al reiterarsi di specifici acquisti di beni o servizi nei diversi centri di spesa, provvede in via preferenziale alla centralizzazione degli acquisti mediante la stipula di accordi quadro.
L’Università adotta il programma triennale degli acquisti di beni e servizi di valore stimato pari o superiore a € 140.000,00 nonché il programma triennale dei lavori pubblici il cui valore stimato sia pari o superiore a € 150.000,00 ed i relativi aggiornamenti annuali, dandone comunicazione e pubblicità ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente.
La predisposizione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi nonché del programma triennale dei lavori pubblici è di competenza del Direttore Generale.
La redazione dei programmi e dei relativi aggiornamenti annuali deve avvenire sulla base di quanto disposto dall’art. 37 del Codice. Tali programmi sono redatti sulla base dei dati e delle informazioni comunicate annualmente dalle strutture competenti, a seguito della raccolta e dell’analisi del fabbisogno nonché dell’eventuale aggregazione di fabbisogni di beni e servizi omogenei.
I suddetti programmi sono approvati nel rispetto degli altri documenti programmatori dell’amministrazione ed in coerenza con il bilancio unico di Ateneo.