Regolamento per l’affidamento e l’esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea
TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 – Acquisti inerenti alla ricerca scientifica

  1. Per l’acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all’attività di ricerca l’applicazione del principio di rotazione può eventualmente essere derogata qualora la ripetitività e/o la continuità della fornitura o del servizio costituisca elemento essenziale e imprescindibile ai fini della effettiva riuscita dell’attività di ricerca in concreto posta in essere, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del presente regolamento, salvo i limiti e i divieti previsti dal medesimo articolo. La ricorrenza di tale presupposto, indefettibile ai fini della legittima operatività della deroga, deve essere analiticamente motivata dal Responsabile Scientifico della ricerca mediante relazione con specifico riferimento alle condizioni indicate dal richiamato comma 5, del precedente art. 3, nonché ad almeno una delle ulteriori condizioni:

    1. l’unicità del prodotto o del servizio necessario; 

    2. le caratteristiche funzionali e di risultato necessarie al raggiungimento del bisogno identificato; 

    3. le caratteristiche di processo, di metodo e le specifiche componentistiche da utilizzarsi; 

    4. ogni altro utile elemento a dimostrare la necessità dell’affidamento diretto.