Regolamento per l’affidamento e l’esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea
TITOLO III PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

Art. 11 – Avvio della procedura

  1. L’affidamento di lavori di cui all’art. 50, comma 1, lett. c), del Codice, di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore ad € 1.000.000,00, può essere effettuato tramite procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, previa decisione di contrarre, adottata con decreto del Direttore Generale o del Dirigente competente. 

  2. L’affidamento di lavori di cui all’art. 50, comma 1, lett. d), del Codice, di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 fino alle soglie di cui all’art. 14 del Codice, può essere effettuato tramite procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, e previa decisione di contrarre, adottata con decreto del Direttore Generale o del Dirigente competente.

  3. L’affidamento di servizi, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, e di forniture, di cui all’art. 50, comma 1, lett. e), del Codice, di importo pari o superiore a € 140.000,00 e inferiore alle soglie di rilevanza europea, stabilite dall’art. 14 del Codice, può essere effettuato tramite procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, e previa decisione di contrarre, adottata con decreto del Direttore Generale o del Dirigente competente.

  4. L’affidamento di concessioni, di cui all’art. 187 del Codice, di importo pari o inferiore alla soglia di cui all’art. 14, comma 1, lett. a), del Codice, è effettuato tramite procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, e previa decisione di contrarre, adottata con decreto del Direttore Generale o del Dirigente competente.

  5. La decisione di contrarre ha il contenuto descritto all’art. 6 del presente regolamento.