Art. 6 – Decisione di contrarre
La procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture prende avvio con la decisione di contrarre ovvero con atto ad essa equivalente, che individui gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, ai sensi dell’art. 17 del Codice.
La decisione di contrarre o l’atto ad essa equivalente deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
a) interesse pubblico che si intende soddisfare;
b) caratteristiche delle opere, dei beni e dei servizi che si intendono acquistare;
c) importo stimato a base di gara e relativa copertura finanziaria;
d) importo massimo stimato, comprensivo di eventuali opzioni e rinnovi;
e) tipologia della procedura di scelta del contraente con una sintetica indicazione delle ragioni;
f) criteri per la selezione degli operatori economici;
g) criterio di aggiudicazione, a eccezione delle ipotesi di cui all’articolo 108, comma 2, del Codice per cui è obbligatorio il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
h) principali condizioni contrattuali (eventuale);
i) ragioni oggettive che giustificano l’affidamento di unicità dell’operatore economico (eventuale);
j) impossibilità di effettuare l’acquisto mediante le convenzioni stipulate da centrali di committenza ai sensi della normativa vigente (eventuale);
k) nomina del responsabile unico del progetto (nel caso in cui non sia stato già nominato con un precedente atto);
l) nomina del direttore dell’esecuzione del contratto/direttore dei lavori (eventuale).