Regolamento per l’affidamento e l’esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea
TITOLO VI ESECUZIONE

Art. 30 – Certificato di regolare esecuzione

  1. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e le forniture.

  2. Per le procedure di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea il collaudo e la verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, che deve essere emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

  3. Per i lavori di importo inferiore a 40.000€ il Certificato di regolare esecuzione può essere sostituito dalla firma per accettazione sulla fattura di saldo.