Regolamento per l’affidamento e l’esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea
TITOLO II AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Art. 9 – Avvio della procedura

  1. L’affidamento di lavori di importo inferiore a € 150.000 e quello di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività progettazione, di importo inferiore a € 140.000 può avvenire tramite affidamento diretto. Con il provvedimento di affidamento può essere contestualmente nominato il R.U.P..

  2. Al fine di garantire il rispetto dei principi di cui agli artt. 2 e 3 del presente regolamento, è facoltà del R.U.P. richiedere più offerte, ai sensi e per gli effetti della tabella allegato B) al presente regolamento che individua, nello specifico, le fasce di riferimento. 

  3. Gli operatori economici da consultare possono essere individuati anche sulla base dell’elenco degli operatori economici, nel rispetto dei principi di cui ai predetti artt. 2 e 3. 

  4. In caso di affidamento diretto la decisione di contrarre ovvero l’atto a essa equivalente contiene almeno i seguenti elementi: 

    1. oggetto dell’affidamento; 

    2. importo stimato posto a base di gara e relativa copertura finanziaria; 

    3. importo massimo stimato, comprensivo di eventuali opzioni e rinnovi; 

    4. operatore economico individuato; 

    5. motivazione della scelta, anche con riferimento a eventuali caratteristiche migliorative offerte e alla congruità del prezzo; 

    6. possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti di carattere generale nonché dei requisiti di carattere speciale, ove richiesti; 

    7. nomina del responsabile unico del progetto (nel caso in cui non sia stato già nominato con precedente atto); 

    8. nomina del direttore dell’esecuzione del contratto; 

    9. eventuale esecuzione anticipata della prestazione, nelle more della stipula del contratto di cui al precedente art. 7 del presente regolamento. 

  5. Per le procedure di competenza dell’amministrazione centrale dell’Università, la decisione di contrarre è adottata con i seguenti atti: 

    1. affidamenti di servizi, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, e forniture nonché concessioni di importo pari o inferiore ad euro 140.000,00: decreto del Direttore Generale o Dirigente; 

    2. affidamenti di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00: decreto del Direttore Generale o Dirigente; 

    3. contratti di sponsorizzazione di importo inferiore a € 140.000,00: decreto del Direttore Generale o Dirigente. 

  6. Per le procedure di competenza delle strutture decentrate dell’Università, la decisione di contrarre è adottata con i seguenti atti:          

    a. affidamenti di servizi e forniture di importo pari o inferiore a € 140.000,00: decreto del Direttore di Dipartimento;

    b. contratti di sponsorizzazione di importo inferiore a € 140.000,00: decreto del Direttore di Dipartimento, come da allegato (Allegato B - circolare n. 15 del 2025). L’allegato B può essere modificato tramite decreto del Direttore Generale.