Regolamento per l’affidamento e l’esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea
TITOLO II AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Art. 10 – Scelta del contraente

  1. La scelta del contraente è effettuata alternativamente secondo una delle seguenti modalità: 

  • tramite convenzioni stipulate da centrali di committenza ai sensi della normativa vigente;

  • tramite consultazione di almeno un operatore economico; 

  • tramite il ricorso ai mercati elettronici nazionali e regionali ai sensi della normativa vigente; 

  • tramite il ricorso alla piattaforma digitale certificata in dotazione dell’Università, a seguito dell’individuazione degli operatori economici tramite l’elenco istituito dall’Ateneo o tramite avviso di indagine di mercato, ai sensi dell’art. 8 del presente regolamento. 

  1. L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 94 e 95 del Codice nonché eventualmente dei seguenti requisiti speciali minimi, come specificati nella decisione di contrarre o nell’atto a essa equivalente: 

    1. idoneità professionale; 

    2. capacità economica e finanziaria; 

    3. capacità tecnica e professionale, stabilita in ragione dell’oggetto e dell’importo dell’affidamento. 

  2. Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00 gli operatori economici autodichiarano il possesso dei requisiti richiesti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

  3. L’Università, ai sensi e per gli effetti dell’art. 52, comma 1, del Codice, provvederà alle verifiche dei requisiti autodichiarati su un campione di operatori economici aggiudicatari degli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00. Le modalità di estrazione del campione dei suddetti operatori economici sono determinate dall’art. 33 del presente regolamento. 

  4. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale dell’aggiudicatario avviene tramite il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), disponibile sulla piattaforma di ANAC.

  5. La garanzia provvisoria non è prevista, ai sensi dell’art. 53 del Codice, nei casi di cui al presente Titolo II.

  6. La garanzia definitiva è costituita nella misura del 5%, ai sensi del Codice. L’Università non la richiede per affidamenti diretti di importo fino a € 40.000,00. Per importi superiori a € 40.000,00, è facoltà del R.U.P. non richiederla, previa adeguata motivazione. Nel caso degli accordi quadro può essere chiesta una garanzia definitiva nella misura del 2% dell’intero importo.

  7. Conclusasi la procedura, l’avviso sui risultati della stessa deve essere pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC e nella sezione “Amministrazione trasparente” dell’Ateneo, tramite della piattaforma digitale certificata.