Regolamento per l’affidamento e l’esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3 – Principio di rotazione

  1. In applicazione del principio di rotazione è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nel caso in cui gli affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. È comunque consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

  2. L’Università, ai sensi dell’art. 49, comma 3, del Codice, ripartisce gli affidamenti in fasce in base al valore economico definito nell’apposita tabella, allegato A al presente regolamento, la quale potrà essere aggiornata con provvedimento del Direttore Generale, senza che ciò comporti alcuna modifica al regolamento medesimo. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione al contraente uscente si applica con riferimento a ciascuna fascia di importo. 

  3. Non si può eludere l’applicazione del principio di rotazione mediante ricorso a:       

    a) arbitrari e/o artificiosi frazionamenti delle commesse; 

    b) ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell’appalto; 

    c) affidamenti disposti, senza adeguata giustificazione, a operatori economici riconducibili ai sensi dell’art. 2359 c.c. a quelli per i quali opera il divieto di affidamento. 

  4. In ogni caso, nell’ambito delle procedure di affidamento diretto previa e senza consultazione del mercato, ciascun operatore economico non potrà risultare affidatario di più contratti il cui valore complessivo nell’arco di dodici mesi superi l’importo massimo della soglia dell’affidamento diretto per settore merceologico secondo le vigenti disposizioni del Codice o di ogni altra previsione normativa all’uopo rilevante.

  5. In deroga al principio di rotazione, fermo il limite di cui al precedente quinto comma, in casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. Le predette condizioni devono sussistere cumulativamente. In tal caso la decisione di contrarre dovrà contenere una specifica motivazione che giustifichi la suddetta deroga e che tenga conto dell’aspettativa desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

  6. Nelle procedure negoziate di cui all’art. 50, comma 1, lett. c), d), e) non si applica il principio di rotazione quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici invitati. L’avviso deve essere pubblicato nella PAD di Ateneo con pubblicità avente valore legale.