Regolamento per l’affidamento e l’esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 7 – Modalità di stipula del contratto
In virtù di quanto previsto dall’art.18 del Codice, la stipula del contratto può anche avvenire mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di posta elettronica certificata ovvero tramite piattaforma digitale certificata.
Non si applica il termine dilatorio di 32 giorni (c.d. stand still), di cui al comma 3 dell’art. 18 del Codice, per la stipula del contratto, che deve avvenire entro i termini previsti dal comma 2 del medesimo art. 18.
L’operatore economico è tenuto al pagamento dell’imposta di bollo sul contratto, secondo le fasce previste dalla normativa vigente.