Art. 8 – Indagini di mercato e manifestazioni di interesse
L’indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di affidamento. Sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità. Possono essere svolte tramite la richiesta di preventivi, pubblicazione di avvisi o attingendo dall’elenco degli operatori economici. Degli esiti dell’indagine la stazione appaltante ne dà notizia negli atti della procedura.
Per le procedure di affidamento diretto è chiesto almeno un preventivo ad un operatore economico.
Alle procedure negoziate di appalti di servizi e forniture sono invitati almeno cinque operatori economici, laddove esistenti.
Alle procedure negoziate di appalti di lavori di importo compreso tra € 150.000 ed € 1.000.000 sono invitati almeno cinque operatori economici, laddove esistenti.
Alle procedure negoziate di appalti di lavori di importo compreso tra € 1.000.000 ed inferiori alle soglie comunitarie sono invitati almeno dieci operatori economici, laddove esistenti.
È sempre possibile procedere attraverso la consultazione dei cataloghi del mercato elettronico o di piattaforme certificate. Secondo le modalità qui indicate, l’indagine di mercato deve essere svolta prima dell’adozione della determina a contrarre quando ciò risulti effettivamente utile al fine di acquisire una più adeguata conoscenza degli elementi fondamentali della procedura da indicare nella medesima determina.
Quando occorra verificare l’unicità, per come segnalata dal richiedente, si procede alla esplorazione del mercato mediante avviso pubblico da pubblicare sul sito istituzionale per un termine che, in ragione della rilevanza del contratto, non può essere inferiore a quindici giorni, riducibili a non meno di cinque in caso di motivata urgenza.