Art. 21 – Cancellazione dall’Elenco
Gli operatori economici decadono automaticamente dall’iscrizione all’Elenco in caso di cessazione di attività.
Gli operatori economici sono cancellati con provvedimento dell’Ateneo in seguito a procedimento amministrativo ai sensi della legge 241 del 1990 nel caso in cui si realizzi almeno una delle seguenti condizioni:
risoluzione del contratto da parte dell’Università per grave inadempienza;
grave inadempimento nella comunicazione delle variazioni relative ai dati e requisiti posseduti strumentali all’iscrizione all’Elenco;
assenza dei requisiti di iscrizione di cui all’art. 18 del regolamento;
tutti gli altri casi previsti dalla legge;
su richiesta dell’interessato.
Il procedimento di cancellazione è comunicato all’operatore economico tramite l’indirizzo pec indicato in piattaforma con l’indicazione dei fatti addebitati e con fissazione di un termine di 15 giorni per le controdeduzioni. Il procedimento si conclude con provvedimento del gestore dell’Elenco.
L’Ateneo costituirà un sistema di valutazione degli operatori economici iscritti all’Elenco. La sanzione della sospensione è applicabile in presenza di inadempienze connesse all’esecuzione della prestazione con riferimento ai seguenti scaglioni temporali:
per 3 mesi;
6 mesi;
1 anno;
La cancellazione è applicata nei casi previsti dall’art. 21.
I provvedimenti sanzionatori sono adottati dal gestore dell’Elenco.