Regolamento per l’affidamento e l’esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea
TITOLO V COMMISIONE GIUDICATRICE

Art. 26 – Insediamento e funzionamento della Commissione

  1. In sede di prima riunione della Commissione, i membri devono rendere apposita dichiarazione recante l’indicazione dell’insussistenza delle condizioni ostative.

  2. Contestualmente, i membri che non appartengono al personale dell’Ateneo devono sottoscrivere anche copia del Codice Etico e del Codice di Comportamento dell’Università degli Studi di Trieste, che si impegnano ad osservare.

  3. La Commissione opera con piena autonomia di valutazione rispetto alla stazione appaltante, e deve perseguire gli obiettivi di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, di trasparenza delle procedure, e garantire par condicio e concorrenza dei partecipanti.

  4. La Commissione può riunirsi in modalità telematica che garantisca la riservatezza delle comunicazioni ed il pieno espletamento dei compiti. 

  5. I verbali e i documenti di cui al comma 1 possono essere sottoscritti con firma digitale da parte dei Commissari.

  6. È compito della Commissione conservare adeguatamente la documentazione di gara, che dovrà essere custodita presso la Stazione Appaltante secondo le indicazioni fornite dal R.U.P. al fine di garantire sicurezza e riservatezza del materiale secondo la normativa e la prassi vigente.