Regolamento per l’affidamento e l’esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea
TITOLO VI ESECUZIONE

Art. 31 – Pagamenti

  1. I pagamenti delle fatture sono effettuati, di norma, entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa, previa verifica della corretta esecuzione della prestazione oggetto del contratto, della regolarità contributiva e dell’assenza di violazioni di natura fiscale ai sensi del D.P.R. n. 602/1973.