9.6 Periodo di pubblicazione
La durata del periodo di pubblicazione è stabilita dal responsabile del procedimento amministrativo sulla base di disposizioni legislative, regolamentari e provvedimentali.
In mancanza di indicazioni diverse, la durata della pubblicazione è di quindici giorni consecutivi.
Per motivate esigenze, il responsabile del procedimento amministrativo può richiedere un periodo di pubblicazione di durata maggiore o minore ai 15 giorni.
Il periodo di pubblicazione inizia dal primo giorno non festivo seguente alla data di pubblicazione; a tal fine, il sabato è considerato giorno non festivo.
I documenti soggetti a termini di scadenza per la presentazione di istanze sono pubblicati sino al giorno della scadenza.
Nei casi di accertato malfunzionamento del sistema informatico che comportino una riduzione del tempo effettivo di pubblicazione, questo sarà prolungato per un periodo di tempo pari alla durata dell’interruzione.