Regolamento Generale di Ateneo
        Titolo 3 - ORGANI DI ATENEO
        Capo 2 - Senato Accademico
      
  Art. 24 - Candidature
1.	Le candidature devono essere presentate al Rettore entro il quinto giorno antecedente la data fissata per la rispettiva assemblea degli elettori.
2.	La presentazione della candidatura a rappresentante del personale tecnico-amministrativo è corredata da un numero di sottoscrizioni pari ad almeno il tre per cento del personale tecnico-amministrativo avente diritto al voto.
3.	Per la candidatura a rappresentante d’area e a rappresentante degli assegnisti di ricerca e dei borsisti di ricerca non sono richieste sottoscrizioni a sostegno.
4.	Non è ammessa la presentazione di liste di candidati.