Regolamento didattico di Ateneo
Titolo 1 - CORSI DI STUDIO E STRUTTURE DIDATTICHE

Art. 8 - Crediti formativi universitari

1. Ad un credito formativo universitario (CFU) corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente, fatte salve diverse disposizioni di legge. Ad un CFU corrisponde un ECTS (European credit transfer system).
2. Gli Ordinamenti didattici dei singoli Corsi di studio determinano la frazione dell’impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale. Tale quota non può comunque essere inferiore al 50% dell’impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
3. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio stabiliscono forme di verifica periodica dei crediti acquisiti al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.
4. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio disciplinano il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente nel caso questi presenti idonea certificazione che attesti l’acquisizione di competenze e abilità professionali, nonché di altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso. Il predetto riconoscimento è consentito nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
I crediti relativi alla conoscenza di una o più lingue dell’Unione europea e al possesso di abilità informatiche possono essere riconosciuti, in conformità ai Regolamenti didattici dei Corsi di studio e in forme regolamentate dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio, sulla base di certificazioni rilasciate da strutture, interne o esterne all’Ateneo, di riconosciuta competenza.
5. Possono essere riconosciuti i crediti formativi acquisiti dagli studenti nei corsi attivati presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, con modalità stabilite dalla competente struttura didattica.
6. È possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente.