Regolamento didattico di Ateneo
Titolo 2 - TIPOLOGIA E REGOLAMENTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO E DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

Art. 19 - Tipologia e articolazione degli insegnamenti

1.Il Regolamento didattico del Corso di studio può prevedere l’articolazione degli insegnamenti in moduli didattici di diversa durata, con attribuzione di diverso peso nell’assegnazione dei crediti formativi universitari corrispondenti e nel rispetto della normativa vigente in merito al numero minimo di crediti attribuibili ad un modulo.
2.Per i corsi di insegnamento articolati in più moduli la prova di verifica finale accerta il profitto acquisito nell’insieme dei moduli.
3.I Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio possono prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati, stabilendo le modalità per la valutazione del profitto dello studente.

Per ciascun Corso di laurea non possono comunque essere previsti più di venti esami o valutazioni finali di profitto, e per ciascun Corso di laurea magistrale non più di dodici esami. Per ciascun Corso di laurea magistrale a ciclo unico quinquennale e sessennale, regolati da normative dell’Unione Europea, non possono comunque essere previsti rispettivamente più di trenta e trentasei esami o valutazioni finali del profitto.
4.Oltre ai corsi di insegnamenti ufficiali, di varia durata, che terminano con il superamento delle relative prove di esame, i Regolamenti didattici possono prevedere l’attivazione di: corsi di sostegno, seminari, esercitazioni in laboratorio e/o in biblioteca, esercitazioni di pratica testuale, esercitazioni di pratica informatica ed altre tipologie di insegnamento ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso.
I Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio, per ciascuna di tali tipologie di insegnamento stabiliscono l’eventuale afferenza ad un settore scientifico-disciplinare, l’assegnazione di crediti formativi universitari, la verifica del profitto e le sue modalità.
5.I Regolamenti didattici dei Corsi di studio prevedono inoltre l’assegnazione di crediti a stage e tirocini ai sensi della normativa vigente, da attribuire attraverso forme specifiche di verifica.
6.I corsi di insegnamento di qualsiasi tipologia e durata potranno essere monodisciplinari o integrati, ed essere affidati, in questo secondo caso, alla collaborazione di più docenti.
7.I Regolamenti didattici possono prevedere anche forme di insegnamento a distanza, specificando le modalità di frequenza, ove prevista, e di verifica ad esse connesse.
8.I Consigli di Dipartimento possono mutuare insegnamenti di un diverso curriculum o di un diverso Corso di studio, anche da Corsi di studio di altro Dipartimento, previo assenso del Dipartimento interessato e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 31 Statuto. La mutuazione da un Corso di studio di altro Ateneo è oggetto di apposita convenzione.
9.Il Consiglio di Dipartimento può deliberare lo sdoppiamento dei corsi di insegnamento in relazione alla tipologia dei corsi, al numero degli studenti e all’adeguatezza delle strutture logistiche utilizzate. Il Consiglio di Dipartimento attiva gli insegnamenti sdoppiati, fissa le modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento.