Regolamento didattico di Ateneo
Titolo 2 - TIPOLOGIA E REGOLAMENTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO E DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

Art. 25 - Prove finali e conseguimento dei titoli di studio

1.Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale. L’Ordinamento didattico di ciascun Corso di studio e il relativo Regolamento didattico disciplinano:

a) le modalità della prova, eventualmente comprensiva di una discussione dinanzi ad un'apposita commissione in sede pubblica;
b) le modalità della valutazione conclusiva, che deve tenere conto dell’intera carriera dello studente all’interno del Corso di studio, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari, delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale, nonché di ogni altro elemento rilevante.

2.Per sostenere la prova finale lo studente deve avere acquisito i crediti universitari relativi a tutte le attività formative previste e non deve presentare pendenze nei confronti delle biblioteche dell’Università.
3.Per il conseguimento della Laurea magistrale e del Diploma di Specializzazione è prevista l’elaborazione di una tesi scritta, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.
4.E’ consentita la redazione di tesi in lingua straniera, nelle modalità previste dai Regolamenti didattici dei Corsi di studio. La tesi in lingua straniera deve essere accompagnata da una breve presentazione, redatta in lingua italiana.
5.Le Commissioni giudicatrici della prova finale sono nominate dal Direttore di Dipartimento e sono composte da almeno tre membri per i titoli di Laurea e per i Master, e da almeno cinque membri per i titoli di Laurea magistrale e per i diplomi di Specializzazione. Sono fatte salve le disposizioni relative ai corsi di laurea delle professioni sanitarie.
7.Nei Corsi di studio interdipartimentali la Commissione giudicatrice della prova finale è nominata conformemente a quanto previsto dal comma 5, di comune accordo tra i Direttori dei Dipartimenti interessati.
8.Hanno titolo a partecipare alle Commissioni giudicatrici i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori di Ateneo e degli Atenei convenzionati, nonché docenti di altri Atenei e personale non strutturato titolare di incarichi di insegnamento, limitatamente alle prove finali relative all’anno accademico per il quale l’incarico è stato conferito. Il Direttore del Dipartimento può nominare come membri aggiuntivi, senza diritto di voto, esperti di elevata qualificazione. In ogni caso la maggioranza dei membri della Commissione giudicatrice deve essere composta da professori di prima e seconda fascia e ricercatori.
9.Le Commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione in centodecimi per i Corsi di laurea e di laurea magistrale, in cinquantesimi per le Scuole di specializzazione. La votazione finale viene deliberata dalla Commissione a maggioranza, con eventuale lode.
10.Il calendario delle prove finali prevede almeno tre sessioni, con appelli equamente distribuiti nell’anno accademico, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente.
11.Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti e dei doppi titoli di cui all’articolo 2, comma 6, sono regolate dalle convenzioni che lo determinano.
12.Nei diplomi originali attestanti il conseguimento del titolo sono riportate le firme, anche in forma elettronica, del Rettore e del Direttore generale.
13.A coloro che hanno conseguito la Laurea, la Laurea magistrale o specialistica e il Dottorato di ricerca, competono rispettivamente le qualifiche accademiche di dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca.
La qualifica di dottore compete anche ai diplomati delle scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi del D.P.R. 162/82, al termine di un Corso di durata triennale, e ai diplomati ai Corsi istituiti ai sensi della L. 341/90, purché della medesima durata.
La qualifica di dottore magistrale compete altresì a coloro i quali hanno conseguito la Laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99.
14.Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo per i Corsi di laurea e di laurea magistrale si rimanda al Regolamento carriera studente, per i Master e i Dottorati agli specifici Regolamenti.