Art. 18 - Calendario didattico
1. Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e integrative, è stabilito per ogni anno accademico tra il 1° ottobre e il 30 giugno dell’anno successivo.
Attività di orientamento, propedeutiche, integrative, di preparazione e sostegno degli insegnamenti ufficiali, nonché corsi intensivi e attività speciali, e tirocini, possono svolgersi anche in altri periodi, previa approvazione del Consiglio di Dipartimento.
2. Il Consiglio di amministrazione stabilisce annualmente le modalità e i termini di scadenza delle immatricolazioni e delle iscrizioni.
3. Il Consiglio di Dipartimento, entro il 31 luglio di ogni anno, stabilisce il calendario delle lezioni, delle sessioni degli esami di profitto e delle prove finali, per ciascun Corso di laurea e di laurea magistrale.
4. Il Consiglio di Dipartimento definisce inoltre gli orari dei singoli insegnamenti, il numero degli appelli di esame e i periodi in cui gli appelli sono effettuati, secondo quanto stabilito dal Regolamento Carriera Studenti.
5.I Dipartimenti curano la pubblicazione delle date degli appelli con almeno due mesi di anticipo rispetto all'inizio di ogni sessione.