Art. 17 - Corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e formazione ricorrente e permanente
1.Ai sensi dell’art. 16 del DPR 162/1982 l’Ateneo può istituire e attivare Corsi di perfezionamento, secondo modalità previste da specifico regolamento. Tali Corsi possono essere istituiti dall’Ateneo anche in collaborazione con Enti esterni, privati o pubblici.
2.Il Corso di perfezionamento ha l'obiettivo di fornire una specifica preparazione in ambiti scientifici e professionali. Si caratterizza per una durata non superiore all'anno, per un eventuale numero di crediti fino ad un massimo di 60.
Per l'ammissione al Corso è previsto il possesso di un titolo di studio di livello universitario.
3.L’Università può promuovere altresì, eventualmente in collaborazione con altri enti ed istituzioni, su proposta delle strutture didattiche interessate, varie tipologie di Corsi, così come esplicitati nell’art. 6 della Legge 341/90, e precisamente
- preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
- preparazione ai concorsi pubblici;
- formazione professionale;
- formazione continua;
- aggiornamento professionale;
- preparazione e aggiornamento culturale degli adulti.
4.La partecipazione alle attività di cui sopra può essere certificata e le eventuali prove sostenute per verificare l’apprendimento conseguito durante i Corsi possono consentire l’acquisizione di crediti didattici, che possono essere riconosciuti dalle strutture didattiche dell’Ateneo, in coerenza con le materie oggetto delle prove.