Art. 7 - Procedimento di istituzione, attivazione, disattivazione e soppressione dei corsi di studio di primo e secondo livello e di approvazione del regolamento didattico dei corsi
1. Le proposte di istituzione, modifica, attivazione, disattivazione e soppressione di un Corso di studio sono deliberate dal Consiglio o dai Consigli di Dipartimento interessati. Le proposte devono essere adeguatamente motivate.
2. La proposta di istituzione dà atto della consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali, nonché del parere del Comitato regionale di coordinamento, e contiene in allegato l’Ordinamento didattico del Corso. Qualora l’Ordinamento didattico di un Corso di studio soddisfi i requisiti di due Classi differenti, possono essere istituiti Corsi di studio come appartenenti ad ambedue le Classi.
3. La proposta di attivazione è formulata nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti e dei termini stabiliti con Decreto ministeriale, nonché in coerenza con il sistema di accreditamento dell’offerta formativa definito dalla normativa vigente e dalle linee di indirizzo ministeriali.
4.La proposta di attivazione comprende il Regolamento didattico del Corso di studio.
Il Regolamento didattico del Corso è adottato dal Consiglio o dai Consigli di Dipartimento interessati, previo parere delle competenti Commissioni paritetiche docenti – studenti, ai sensi dell’articolo 30, comma 2, lettera d), Statuto. Le disposizioni del Regolamento concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati richiedono il parere favorevole delle Commissioni paritetiche. Qualora il parere non sia favorevole, nella deliberazione di adozione del Regolamento il Consiglio o i Consigli dei Dipartimenti interessati motivano in merito; la questione è sottoposta al Senato Accademico in sede di approvazione del Regolamento.
5. Le proposte di istituzione, attivazione, modifica, disattivazione e soppressione di un Corso di studio sono sottoposte al parere delle Scuole interdipartimentali interessate, ove istituite, e del Senato Accademico, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera b) e articolo 12, comma 2, lettera c), Statuto. Le proposte di istituzione e attivazione sono sottoposte altresì al parere del Nucleo di valutazione di Ateneo. In sede di parere, in conformità all’articolo 31 Statuto, il Nucleo di valutazione e il Senato Accademico si esprimono anche, per i corsi dipartimentali, sull’individuazione del Dipartimento unità principale del Corso di studio, dei Dipartimenti associati e dei Dipartimenti che comprendono aree e settori scientifico – disciplinari di pertinenza rilevanti per il Corso di studio, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera b), Statuto; per i Corsi interdipartimentali, sull’individuazione del Dipartimento di gestione.
6.L’istituzione, attivazione, modifica, disattivazione e soppressione di un Corso di studio è approvata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, lettera c), Statuto.
7.Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera o) e articolo 12, comma 2, lettera n), Statuto, contestualmente all’approvazione dell’attivazione, il Consiglio di Amministrazione esprime parere favorevole sull’allegato Regolamento didattico del Corso. Il Regolamento è definitivamente approvato dal Senato Accademico.
8.Ai sensi dell’articolo 12, comma 2, lettera c), Statuto e in conformità all’articolo 31 Statuto, all’atto dell’attivazione il Consiglio di Amministrazione individua altresì, per i corsi dipartimentali, il Dipartimento unità principale, i Dipartimenti associati e i Dipartimenti che comprendono aree e settori scientifico – disciplinari di pertinenza rilevanti per il Corso di studio, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera b), Statuto; per i corsi interdipartimentali, il Dipartimento di gestione.
9.L’attivazione dei Corsi di studio è subordinata all’inserimento degli stessi nella Banca dati dell’offerta formativa del Ministero.
10.Il Regolamento didattico del Corso di Studio è sottoposto a revisione annuale, di norma prima dell’inizio dell’anno accademico. Le modifiche alle disposizioni relative ai curricula, ai piani di studio, all’elenco e all’articolazione degli insegnamenti e delle altre attività formative, ai rispettivi obiettivi formativi specifici e crediti formativi universitari, alle propedeuticità, agli esami e alle altre prove di verifica del profitto sono approvate dal Consiglio o dai Consigli dei Dipartimenti interessati, previo parere delle Commissioni paritetiche docenti - studenti. Le altre modifiche sono approvate secondo il procedimento di cui ai commi 4 e 7.
11.Possono essere istituiti Corsi di studio interamente in lingua inglese. I Regolamenti didattici di tali Corsi devono prevedere che, per tutta la durata del Corso, siano garantite in lingua inglese la fruizione di tutte le attività didattiche, lo svolgimento delle eventuali prove di verifica e dell’esame finale, la redazione della tesi o dell’elaborato oggetto della prova finale. I Corsi di studio istituiti in lingua italiana possono prevedere l’attivazione di uno o più curricula interamente in lingua inglese.
12.La disattivazione e la soppressione di un Corso di studio hanno effetto a partire dall’anno accademico successivo a quello in cui sono deliberate. L’Ateneo assicura la possibilità per gli studenti regolarmente iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo o di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.