Regolamento didattico di Ateneo
Titolo 1 - CORSI DI STUDIO E STRUTTURE DIDATTICHE

Art. 4 - Regolamenti didattici dei corsi di studio di primo e secondo livello

1. Il Regolamento didattico di un Corso di studio viene redatto in conformità all’articolo 12 del RAU ed al relativo ordinamento didattico e ne specifica gli aspetti organizzativi.
Il Regolamento è approvato ai sensi dell’articolo 7 e viene reso disponibile sul sito web del Corso nella versione vigente.
2. Il Regolamento didattico di ciascun Corso di studio disciplina in particolare:
a) l’elenco degli insegnamenti (con indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento), suddivisi per anno di corso, e delle eventuali articolazioni in moduli nonché delle altre attività formative;
b) le modalità di svolgimento delle eventuali attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;
c) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa suddivise per anno di corso;
d) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza e/o le eventuali modalità organizzative di attività sostitutive della frequenza obbligatoria per studenti lavoratori e/o disabili, con eventuale previsione di supporti formativi integrativi a distanza per studenti non frequentanti o non impegnati a tempo pieno;
f) i requisiti di ammissione e le relative modalità di verifica al Corso di studio e le eventuali disposizioni relative ad attività formative propedeutiche e integrative istituite allo scopo di consentire l’assolvimento del debito formativo;
g) la tipologia e le modalità formali che regolano la prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
h) le modalità di verifica della conoscenza della lingua straniera con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua.
3. È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l’ordinamento didattico del corso di studi dell’anno accademico di immatricolazione.