Regolamento per l’affidamento e l’esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea
TITOLO V COMMISIONE GIUDICATRICE

Art. 28 – Rinnovo dei procedimenti di gara

  1. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, si provvede a riconvocare la medesima Commissione, fatto salvo il caso in cui l’annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della Commissione stessa oppure nel caso in cui la Commissione abbia formalizzato la propria mancanza di serenità e terzietà nella prosecuzione dell’incarico.