Art. 3.2.2 - Redazione, registrazione e spedizione di documenti informatici aventi per destinatario un ente o soggetto terzo
Il documento informatico in partenza, sottoscritto con firma digitale e validazione temporale a cura dello stesso soggetto legittimato ad apporre sul corrispondente cartaceo la firma autografa, deve essere registrato a protocollo dell’AOO o UO mittente. Il file firmato digitalmente deve essere associato nel contesto dell’operazione di registrazione con memorizzazione nel sistema Titulus.
Se il documento informatico sottoscritto con firma digitale è destinato a enti o soggetti terzi esterni all’Università, esso dev’essere trasmesso, a cura dell’AOO o UO mittente, per posta elettronica alla casella di PEC del destinatario indicando gli estremi della registrazione di protocollo, oppure attivando la funzione di interoperabilità del sistema di protocollo fra enti laddove già attiva.
Per la spedizione di documenti informatici l’AOO si avvale di un servizio di posta elettronica certificata conforme al DPR 11/2/2005 n. 68 in grado di garantire la sicurezza del canale di comunicazione e la certezza della data di spedizione e consegna dei documenti.