Art. 4.5 - Protocollo differito
Nel caso di un temporaneo ed eccezionale carico di lavoro che non permetta di evadere la corrispondenza ricevuta nella medesima giornata lavorativa (ad es. nel caso di un consistente numero di domande di partecipazione ad un concorso), è ammessa, per i soli documenti in arrivo, la registrazione mediante l’uso del protocollo differito, qualora dalla mancata registrazione a protocollo del documento nel medesimo giorno lavorativo di ricezione possa derivare un pregiudizio a diritti o legittime aspettative di terzi
Le motivazioni che rendono opportuno il differimento dei termini devono essere inserite nell’apposito campo note del sistema informativo Titulus all’atto della protocollazione.
Il protocollo differito è autorizzato dal responsabile del Servizio protocollo dell’Amministrazione centrale ovvero dal responsabile dell’AOO struttura didattica, scientifica o di servizio interessata.