Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca

Art. 14 - Supervisori

1.    A ciascun dottorando sono assegnati almeno un supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, nominati dal Collegio, in possesso dei requisiti di cui all’art. 6, comma 6 del D.M. 226/2021. Eventuali ulteriori figure di co-supervisori possono essere previste per le necessità collegate al progetto di ricerca.

Almeno uno dei supervisori deve appartenere al Collegio o al Consiglio dei docenti.

2.    I supervisori:

a)    seguono e guidano il dottorando nella realizzazione del suo progetto formativo garantendo l’effettivo e proficuo svolgimento delle attività previste fino al completamento della stesura della tesi definitiva di dottorato;

b)    inseriscono il dottorando nel proprio gruppo di ricerca e garantiscono la disponibilità di attrezzature e risorse per l’attività del dottorando; 

c)    autorizzano il dottorando a effettuare le trasferte nell’ambito dell’attività del dottorato in Italia e all’estero;

d)    autorizzano l’utilizzo del budget della ricerca per quanto di competenza;

e)    informano il Collegio dei docenti sui progressi dell’attività del dottorando con cadenza almeno annuale anche sulla base della relazione di cui all’art. 25, comma 11, lettere e) e f) del presente Regolamento, mettendo in evidenza i punti di forza e i punti che richiedono un miglioramento;

f)     esprimono un parere sul passaggio del dottorando all’anno di corso successivo e sull’eventuale periodo di proroga della presentazione della tesi o sul prolungamento della frequenza e sull’ammissione alla valutazione della tesi; 

g)    sono tenuti a informare il Collegio dei docenti delle eventuali inadempienze del dottorando in merito agli obblighi di cui all’art. 25, segnalando prontamente, per il tramite del Coordinatore, gli infortuni ai sensi dell’art. 9, comma 4, lettera h), le assenze ingiustificate o lo scarso rendimento ai fini della sospensione del pagamento della borsa e dell’esclusione dal Corso;

h)    propongono al Collegio, dopo averne verificato per tempo la disponibilità in relazione alle modalità e alle tempistiche previste, almeno due docenti o esperti e i supplenti di elevata qualificazione che dovranno valutare l’elaborato della tesi del dottorando ai fini dell’ammissione all’esame finale.

i)     svolgono un attento monitoraggio affinché vengano rispettate in maniera rigorosa le tempistiche e le scadenze previste per la chiusura delle valutazioni, di concerto con il Coordinatore.