Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca

Art. 18 – Immatricolazione

1.    I candidati in posizione utile in graduatoria presentano la domanda di immatricolazione e la relativa documentazione con le modalità ed entro i termini definiti nel bando di ammissione.

2.    Fermo restando l’obbligo del perfezionamento dell’immatricolazione e la durata complessiva della frequenza di 36 mesi, previo parere positivo del Collegio dei docenti, l’inizio della frequenza del primo anno di corso può essere:

a)    differito all’anno successivo per i candidati stranieri che, entro un trimestre dalla data di inizio della frequenza fissata dal bando, siano impossibilitati a perfezionare la documentazione relativa al proprio titolo di studio estero o che, per motivi documentati, non riescano ad ottenere il visto d’ingresso in tempo utile ferma restando la facoltà del Collegio di autorizzare la frequenza da remoto entro il primo trimestre, per un massimo di sei mesi;

b)    ritardato fino a un trimestre dalla data di inizio del dottorato, qualora il dottorando debba concludere un corso universitario, fatto salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2, ovvero un tirocinio, un assegno o contratto di ricerca o un rapporto di lavoro o per i motivi legati alle procedure di ingresso in Italia o di perfezionamento della documentazione di cui al comma 2 lettera a). 

3.    Ai fini dell’attività di ricerca, possono richiedere la registrazione nei sistemi informatici di Ateneo i dottorandi, con carriera attiva, iscritti ai Corsi ai quali l’Ateneo partecipa in forma associata, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.M. 226/2021.