Art. 30 - Riservatezza e attività inventiva
1. I dottorandi hanno l’obbligo della riservatezza in relazione alle attività di ricerca che possano portare ad eventuali risultati suscettibili di valorizzazione economica mediante il deposito di titoli di proprietà intellettuale. Eventuali deroghe possono essere concesse, su richiesta dell’interessato, dal Collegio dei docenti, sentiti i supervisori.
2. I dottorandi, in virtù della loro permanenza nelle strutture dell’Ateneo, qualora vengano a conoscenza di informazioni riservate appartenenti all’Università, ai singoli ricercatori o ai soggetti esterni con cui l’Università intrattiene rapporti, devono trattare dette informazioni, in qualsiasi forma esse siano (orale, scritta, grafica o elettronica), come strettamente confidenziali.
3. Per quanto riguarda la titolarità dei risultati inventivi conseguiti nell’ambito del dottorato ovvero di collaborazioni con gruppi di ricerca dell’Università, si fa espresso rinvio alla normativa nazionale sulla proprietà intellettuale e alla normativa di Ateneo.