Art. 12 – Consiglio dei docenti
1. Il Consiglio dei docenti, ove costituito, è composto oltre che dai componenti del Collegio, da professori e ricercatori appartenenti a Università italiane o estere, da ricercatori di enti di ricerca, pubblici o privati, italiani o esteri, e da esperti di comprovata qualificazione nominati dal Collegio dei docenti.
2. In sede di istituzione del Corso, il Consiglio dei docenti, ove costituito, è convocato dal Direttore del Dipartimento proponente. Nel caso di istituzione del Consiglio successivamente all’attivazione del dottorato la convocazione è disposta dal Coordinatore.
3. Il Consiglio dei docenti ha finalità consultive e compiti di indirizzo nell’ambito della formazione, della ricerca e del trasferimento tecnologico in coerenza con gli obiettivi formativi e le tematiche del Corso.
4. I componenti del Consiglio dei docenti possono assumere il ruolo di supervisori di cui all’art. 14 e svolgere l’attività didattica di cui all’art. 7 del presente Regolamento.